Deposito atti giudiziari

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Deposito atti giudiziari effettuato in nome e per conto del legale
richiedente (avvocati, periti nominati, etc…)

Il deposito per via telematica di atti inerenti un procedimento giudiziario, compiuto presso il Centro
Informatico Campano, avviene nel rispetto della normativa regolamentare concernente l’uso di strumenti
telematici e tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel processo civile e nel processo penale di cui
al D.M. n° 44 del 21 febbraio 2011 (Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo
civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi
1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24”).

Vediamo insieme le varie fasi, e le varie ricevute che il sistema rilascia a
seguito delle operazioni effettuate:
• Ricevuta di accettazione, RdA: il sistema attesta l’invio dell’atto, si tratta
di un momento di fondamentale importanza, se l’esito non va a buon fine è necessario effettuare varie verifiche per accertare il problema. Solitamente
gli errori sono dovuti alla mancanza di una connessione a internet stabile, errata configurazione del client e raggiungimento del limite di spazio massimo della casella PEC del mittente
• Ricevuta di consegna, RdAC: il gestore della PEC attesta che il
messaggio è stato consegnato al destinatario. Si tratta di indicazioni
importanti dato che gli atti giudiziari devono essere depositati entro
specifiche scadenze
• Esito dei controlli automatici del sistema: l’atto e i vari allegati devono
essere inseriti in una busta telematica, contenente vari file. A volte si
possono riscontrare delle anomalie, ad esempio: “warn” segnala la
mancanza di alcuni elementi di carattere giuridico, ad esempio l’allegato
corrispondente alla Procura alle liti; “error”: è una anomalia bloccante,
anche se la decisione in merito al rifiuto alla forzatura del sistema spetta
all’ufficio ricevente. Ad esempio il deposito può essere fatto da un soggetto
non presente nell’anagrafica del fascicolo; “fatal”: 
• Esito del controllo manuale del Cancelliere: si tratta dell’ultimo step
dopo il quale la ricevuta di consegna diventa effettiva e visibile alle controparti.